Art. 38 c.c. (Obbligazioni)

art 38 c.c.
art 38 c.c.

 

Art. 38 c.c. (Obbligazioni)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo
comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e
solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto
dell’associazione.

 

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